Cos’è la comunione per titolo?
La comunione per titolo si verifica quando due o più soggetti decidono di acquistare e gestire un bene in comproprietà. Questa forma di comunione nasce dalla volontà dei comproprietari di condividere i diritti e i doveri legati alla proprietà di un immobile.
Regolamento per l’amministrazione ordinaria
Secondo l’art. 1106 del codice civile, i comproprietari possono creare un regolamento per l’amministrazione ordinaria e per il miglior godimento del bene comune. Questo regolamento viene approvato con la maggioranza prevista dall’art. 1105 c.c. e stabilisce le regole per l’uso e la gestione della proprietà condivisa.
Esempio di comunione per titolo
Un esempio tipico di comunione per titolo è l’acquisto congiunto di un immobile da parte di più persone. Ogni comproprietario possiede una quota del bene e, in base al regolamento interno, può utilizzare e gestire la proprietà secondo le modalità stabilite.
Normativa di riferimento: art. 1106 del codice civile
L’art. 1106 del codice civile è la normativa di riferimento per la comunione per titolo. Questa disposizione consente ai comproprietari di stabilire un regolamento per l’amministrazione ordinaria del bene comune, garantendo una gestione armoniosa e funzionale della proprietà condivisa.
Conclusioni e consigli pratici
La comunione per titolo è uno strumento giuridico efficace per la gestione condivisa di un immobile. Se sei comproprietario di un bene, è fondamentale conoscere le disposizioni dell’art. 1106 del codice civile e considerare la possibilità di redigere un regolamento interno.
Comunione per titolo sentenze
Cass. civ. n. 4209/2014
L’amministratore della comunione non può agire in giudizio in rappresentanza dei partecipanti contro uno dei comunisti, se tale potere non gli sia stato attribuito nella delega di cui al secondo comma dell’art. 1106 cod. civ., non essendo applicabile analogicamente – per la presenza della disposizione citata, che prevede la determinazione dei poteri delegati – la regola contenuta nel primo comma dell’art. 1131 cod. civ., la quale attribuisce all’amministratore del condominio il potere di agire in giudizio sia contro i condomini che contro terzi.
Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4209 del 21 febbraio 2014
Cass. civ. n. 3705/2011
In tema di condominio negli edifici, il divieto di tenere negli appartamenti i comuni animali domestici non può essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali, approvati dalla maggioranza dei partecipanti, non potendo detti regolamenti importare limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni del fabbricato appartenenti ad essi individualmente in esclusiva.
Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3705 del 15 febbraio 2011
Cass. civ. n. 2170/1995
L’amministratore della comunione non può agire in giudizio in rappresentanza dei partecipanti contro uno dei comunisti, se tale potere non gli sia stato attribuito nella delega di cui al secondo comma dell’art. 1106 c.c., non essendo applicabile analogicamente — per la presenza della disposizione citata, che prevede la determinazione dei poteri delegati — la regola contenuta nel primo comma dell’art. 1131 c.c., la quale attribuisce all’amministratore del condominio il potere di agire in giudizio sia contro i condomini che contro terzi.
Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2170 del 25 febbraio 1995
Cass. civ. n. 31/1977
Anche nella comunione pro indiviso è consentito ai partecipanti di delegare ad un soggetto l’amministrazione dei beni comuni e la rappresentanza, anche processuale, della comunione nei confronti dei terzi. In tal caso, l’amministratore acquisisce il potere di svolgere le stesse attività di amministrazione che, nell’interesse ed a tutela dei suddetti beni, spettano per legge ai singoli compartecipi.
Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 31 del 5 gennaio 1977
Cass. civ. n. 1507/1974
In forza del secondo comma dell’art. 1106 c.c. i partecipanti alla comunione possono deliberare, con la maggioranza indicata dal primo comma (e cioè calcolata secondo il valore delle quote) della medesima disposizione, la delegazione dell’amministrazione della cosa comune a uno di loro o ad un terzo.
Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1507 del 22 maggio 1974
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