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Art 1117 c.c. dopo la riforma: la comunione secondo gli usi

L’art. 1117 c.c., riformato nel 2012, ha introdotto nuove regole per super-condomini e condomini orizzontali, influenzando la gestione delle parti comuni.

La Comunione secondo gli usi

Sebbene poco applicati, gli usi, richiamati dall’art. 230 bis c.c., rappresentano una fonte di costituzione della comunione. Questi usi, ossia regole non scritte osservate dalla generalità in modo costante e uniforme, trovano applicazione nella comunione tacita familiare.

Super-condomini e Condomini Orizzontali

La riforma del condominio (L. 220/2012) ha esteso la disciplina condominiale introducendo nuovi articoli, come l’art. 1117-bis c.c., applicabili ai super-condomini e ai condomini orizzontali. Questi complessi, articolati in più corpi di fabbrica, non necessitano di alcuna manifestazione di volontà per la loro costituzione. L’art. 1117 c.c., infatti, applica la normativa condominiale a queste realtà, purché vi siano parti comuni.

Scopri di più sulle parti comuni e private di un condominio

Modifica della destinazione d’uso: Art. 1117-ter c.c.

L’art. 1117-ter c.c. consente la modifica della destinazione d’uso dei beni condominiali con la maggioranza dei quattro quinti. Questa norma si basa su precedenti giurisprudenziali che considerano innovazione non solo l’opera nuova, ma anche il cambiamento della destinazione originaria. La modifica, tuttavia, non deve pregiudicare la sicurezza, la stabilità o il decoro dell’edificio.

Art 1117 ter c.c. sentenze

Cambio destinazione d’uso condominio sentenze: L’art. 1117-ter c.c. rappresenta un punto di riferimento per chi intende cambiare l’uso delle parti comuni in un condominio.

La Sentenza del Tribunale di Torre A. del 20 luglio 2021 n. 1576 Integrale Parti comuni ne conferma l’orientamento:

La riforma del condominio, che in gran parte ha codificato l’orientamento giurisprudenziale precedente, ha introdotto il nuovo art. 1117 ter c.c., rubricato “Modificazioni delle destinazioni d’uso”. La modifica d’uso delle parti comuni è espressamente ammessadal primo comma dell’art. 1117 ter, c.c.. Tale modifica deve essere approvata dall’assemblea con una maggioranza che rappresenti “i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell’edificio”. Nell’art. 1117 ter, c.c., dunque, il legislatore ha imposto un quorum deliberativo più elevato di quelli ordinari.

Nell’art 1117 c.c. giurisprudenza è allineata nel richiedere una maggioranza qualificata.

Tutela contro le modifiche Illegittime: Art. 1117-quater c.c.

L’art. 1117-quater c.c. introduce una procedura per tutelarsi contro attività contrarie alle destinazioni d’uso. Se un condomino viola le regole, l’amministratore può intervenire con una diffida. In caso di inadempimento, l’assemblea può deliberare per la cessazione dell’attività, secondo le modalità prescritte dall’art. 1136 c.c.

Codice civile condominio: La normativa del condominio è fondamentale per garantire la corretta gestione delle parti comuni e il rispetto delle regole condominiali.

Art. 1117 c.c. dopo nuova riforma condominio

La riforma dell’art. 1117 c.c. ha portato importanti novità nella gestione condominiale, specialmente per i super-condomini e i condomini orizzontali. Come evidenziato art. 1117 c.c. dopo nuova riforma condominio, è essenziale che i condomini siano informati e rispettino le nuove disposizioni per garantire una convivenza armoniosa.

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