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Comunione a Scopo di Godimento

L’art. 2248 c.c. disciplina la comunione per godimento, distinta dalla società per il suo scopo non speculativo.

Definizione di comunione e società L’art. 2248 c.c.

stabilisce che la comunione, costituita o mantenuta per il solo scopo di godimento di una o più cose, è regolata dalle norme del titolo VII del libro III (artt. 1100 – 1139 c.c.).

A differenza della società, che secondo l’art. 2247 c.c. si basa sul conferimento di beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili, la comunione ha come obiettivo il godimento di beni comuni.

Differenze tra comunione e società

La distinzione tra comunione e società non è sempre chiara. Sebbene la società sia incentrata sulla produzione di utili, anche la comunione può, entro certi limiti, permettere forme di lucro.

La Comunione a scopo di godimento nelle società

Tuttavia, Comunione a scopo di godimento si distingue principalmente perché non coinvolge attività imprenditoriali, come invece avviene nella società. Un altro elemento distintivo riguarda la costituzione: la società nasce sempre da un accordo di volontà, mentre la comunione può derivare anche da eventi incidentali, come la divisione ereditaria.

Aspetti normativi della comunione

Dal punto di vista normativo, la comunione prevede fin dall’inizio la sussistenza di un bene comune, a differenza del contratto di società, che comporta un semplice obbligo di conferimento (art. 2253 c.c.).

Inoltre, i partecipanti alla comunione possono disporre liberamente della propria quota (art. 1103 c.c.), mentre nella società i soci devono rispettare determinate restrizioni (art. 2256 c.c.). La gestione della comunione è più flessibile, permettendo ai partecipanti di usufruire dei beni comuni senza il consenso degli altri (art. 1102 c.c.).

La comunione a scopo di godimento

Un esempio di comunione a scopo di godimento è la proprietà comune di un immobile tra più eredi. In questo caso, i partecipanti condividono i benefici derivanti dall’utilizzo del bene, senza scopi speculativi.

Questa forma di comunione consente una gestione semplificata delle quote e delle spese, in quanto ogni partecipante è direttamente responsabile dei costi relativi alla propria quota, a differenza della società, dove le spese sono legate agli obblighi di conferimento per raggiungere lo scopo sociale.

Riflessioni sulla gestione delle quote in comunione

La gestione della comunione ordinaria richiede un’attenta valutazione delle normative vigenti e delle esigenze dei partecipanti. Per una gestione efficace, è consigliabile affidarsi a un esperto, come un amministratore di condominio, specialmente in contesti complessi come la gestione di quote ereditarie o la comunione di immobili a scopo di godimento.

Per ulteriori approfondimenti sulla gestione ordinaria in ambito condominiale, visita questa pagina. Scopri di più sulla figura dell’amministratore di condominio e su come può aiutarti nella gestione della comunione, cliccando qui.

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