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Apertura di luci nel muro perimetrale da parte di un condomino

Le luci possono essere aperte dal proprietario del muro contiguo al fondo altrui senza il consenso dell’altro? Nel caso sia proprietà comune è possibile Apertura di luci nel muro perimetrale da parte di un condomino?

Apertura di luci nel muro perimetrale da parte di un condomino: chi paga ?

Nel condominio capita spesso che un singolo provvede all’Apertura di luci nel muro perimetrale da parte di un condomino, al fine di migliorare l’illuminazione e l’aerazione della propria unità immobiliare.

Tuttavia, non sempre l’apertura di luci nel muro perimetrale da parte di un condomino vengono realizzate in conformità alla normativa vigente, creando potenziali problemi e contenziosi tra le parti.

Cosa dice la legge apertura luci su muro comune

La disciplina dell’Apertura di luci nel muro perimetrale da parte di un condomino è contenuta nell’art. 9031 del Codice Civile, il quale stabilisce che:

  • Nessun condomino può aprire luci senza il consenso degli altri condomini (comma 2).
  • Le luci devono essere aperte in conformità alle prescrizioni stabilite dai regolamenti edilizi e da altre disposizioni di legge (comma 3).
  • Se le luci non sono aperte a regola d’arte, il proprietario del fondo dominante può esigere che sia fatta cessare la molestia (comma 4).

La messa a norma delle luci

In base a quanto sopra, è chiaro che la responsabilità per la messa a norma delle luci aperte nel muro perimetrale condominiale grava su colui che le ha eseguite e non sull’intero condominio.

Ciò significa che, se le luci sono prive dei requisiti di legge (ad esempio, mancanza di grate fisse, altezza insufficiente, ecc.), il condomino che le ha aperte è tenuto a compiere i lavori necessari per renderle conformi.

Esempio

Immaginiamo un caso concreto: un condomino apre una finestra nel muro perimetrale del condominio, senza installare la prevista grata fissa.

Un altro condomino lamenta la molestia derivante dalla luce diretta proveniente dalla finestra. In questo caso, il condomino che ha aperto la finestra è tenuto ad installare la grata fissa, a proprie spese.

Concorso di colpa

In alcuni casi di Apertura di luci nel muro perimetrale da parte di un condomino, il condominio potrebbe comunque essere ritenuto responsabile, in concorso con il singolo condomino, se non ha vigilato sull’esecuzione dei lavori e non ha impedito l’apertura di luci non conformi.

L’apertura di luci nel muro perimetrale condominiale è una questione delicata che richiede attenzione e il rispetto delle normative vigenti.

È fondamentale che i condomini si attengano alle disposizioni di legge e che il condominio vigili sul corretto esecuzione dei lavori, al fine di evitare contenziosi e spiacevoli conseguenze.

Consigli apertura luci su muro comune

Come detto sopra in materia di apertura di luci nel muro comune che divide proprietà confinanti, per capirne la disciplina ed eventuali responsabilità è necessario distinguere se esse siano state realizzate sul manufatto di proprietà esclusiva di colui che compie tale attività ovvero sul muro comune o di proprietà esclusiva del confinante.

Pertanto, prima di aprire una luce nel muro perimetrale condominiale, è consigliabile consultare un legale o un tecnico abilitato per verificare la fattibilità dell’intervento e la conformità alle normative vigenti e comunque verificare i seguenti aspetti:

  • È importante ottenere il consenso scritto degli altri condomini prima di procedere con i lavori.
  • È consigliabile rivolgersi a ditte impiantistiche qualificate per l’esecuzione dei lavori.
  • In caso di dubbi o controversie, è opportuno rivolgersi a un avvocato esperto in diritto condominiale.

Riferimenti normativi

  • Art. 903 del Codice Civile
  • Regolamenti edilizi locali
  1. Art. 903. (Luci nel muro proprio o nel muro comune).
    Le luci possono essere aperte dal proprietario del muro contiguo al fondo altrui.
    Se il muro e’ comune, nessuno dei proprietari puo’ aprire luci senza il consenso dell’altro; ma chi ha sopraelevato il muro comune può aprirle nella maggiore altezza a cui il vicino non abbia voluto contribuire. ↩︎