Come viene solitamente costituito l’usufrutto?
L’usufrutto, tipicamente, viene costituito attraverso un contratto oneroso, che può prendere forma in diverse modalità a seconda delle circostanze.
La Costituzione dell’usufrutto può avvenire mediante una vendita, una permuta o una rendita vitalizia, dove il corrispettivo può essere denaro, un bene, o un canone periodico destinato al nudo proprietario.
Modalità di Costituzione dell’usufrutto
Esistono altre modalità di costituzione dell’usufrutto previste dalla legge e dalle disposizioni normative, tra cui:
- la donazione,
- il testamento,
- la promessa al pubblico e persino l’usucapione del diritto dopo un periodo di venti anni.
Per esempio, l’usufrutto può derivare dalla legge stessa, come nel caso dell’usufrutto dei genitori sui beni dei figli minori (art. 324 c.c.), o può essere costituito tramite donazione (art. 796 c.c.), o ancora mediante testamento o promessa al pubblico (art. 1989 c.c.).
Un’altra modalità di costituzione è attraverso l’usucapione del diritto, che avviene quando l’usufruttuario esercita le prerogative su un bene per un periodo interrotto di venti anni (art. 1158 c.c.).
Tabella: Modalità di costituzione dell’usufrutto
Modalità di costituzione dell’usufrutto | Fonte Normativa |
---|---|
Per legge, come nell’usufrutto dei genitori sui beni dei figli minori | Art. 324 c.c. |
Per donazione | Art. 796 c.c. |
Per testamento | |
Per promessa al pubblico | Art. 1989 c.c. |
Per usucapione del diritto | Art. 1158 c.c. |
Estensione e forma dell’usufrutto
L’usufrutto, quando riguarda immobili, comprende non solo gli immobili stessi ma anche i loro accessori e pertinenze. Inoltre, si estende anche agli incrementi dell’immobile che si verificano successivamente alla sua costituzione, come ad esempio le costruzioni o le piantagioni sorte sul fondo (art. 983 c.c.).
Affinché il contratto di costituzione dell’usufrutto sugli immobili sia valido, deve essere redatto in forma scritta, pena la nullità, e può assumere la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata dal notaio per la trascrizione (art. 1350 c. 1 n. 2 e art. 2657 c.c.). Nel caso di donazione, l’atto deve essere redatto in forma di atto pubblico, altrimenti sarebbe nullo (art. 782 c.c.).
Durata e specificità dell’usufrutto
L’usufrutto è sempre temporaneo e non può eccedere la vita dell’usufruttuario. Se l’usufruttuario muore prima del termine stabilito, l’usufrutto si estingue alla sua morte. Tuttavia, ci sono eccezioni a questa regola generale.
Ad esempio, se l’usufruttuario è un ente pubblico e i beni concessi in usufrutto sono destinati a un pubblico servizio, allora l’usufrutto può durare fino a trent’anni (Cass. SU 19 ottobre 1990 n. 10179).
Particolarità dell’usufrutto a favore di più soggetti
In certi casi, l’usufrutto può essere attribuito a più soggetti contemporaneamente, come nel caso del cousufrutto, dell’usufrutto congiuntivo o dell’usufrutto successivo.
In questi contesti, è importante considerare le specificità legate alla durata dell’usufrutto e alle implicazioni sulla gestione condominiale, garantendo il rispetto delle normative vigenti e dei diritti dei diversi soggetti coinvolti.
Domande frequenti:
L’usufrutto viene solitamente costituito attraverso un contratto oneroso, donazione, testamento, promessa al pubblico o usucapione, come previsto dagli articoli 324, 796, 1989 e 1158 del Codice Civile.
L’estensione dell’usufrutto sugli immobili comprende gli accessori e le accessioni, come indicato dall’articolo 983 del Codice Civile.
Il contratto di costituzione dell’usufrutto sugli immobili deve essere redatto in forma scritta, come prescritto dagli articoli 1350 e 2657 del Codice Civile.
La durata tipica dell’usufrutto è la vita dell’usufruttuario, salvo eccezioni come previsto dagli articoli 324, 796, 1989 e 1158 del Codice Civile.
Quando l’usufrutto è concesso a più soggetti contemporaneamente, si possono avere diverse situazioni come il cousufrutto, l’usufrutto congiuntivo o successivo, con implicazioni sulla gestione condominiale, come disciplinato dalla giurisprudenza e dalla dottrina.