Lo scarico delle acque piovane dal parapetto di un terrazzo scaricano in un cortile condominiale è tema frequente di controversie condominiali. La giurisprudenza, in merito, ha offerto dei chiari punti di riferimento, delineando i confini tra ciò che è lecito e ciò che non lo è.
Un’analisi condominiale con riferimento alla Suprema Corte di Cassazione
In primo luogo, è fondamentale sottolineare che lo scarico delle acque non configura un diritto di servitù, bensì un esercizio del diritto di comproprietà sul cortile condominiale. Ciò significa che il singolo condomino non può vantare un diritto assoluto allo scarico delle acque, ma deve farlo nel rispetto dei limiti previsti dall’articolo 1102 del Codice Civile1.
Caratteristiche dello scarico delle acque dal parapetto del terrazzo
In particolare, lo scarico delle acque dal parapetto del terrazzo delle acque non deve:
- Alterare la destinazione della cosa comune: il cortile condominiale non può essere adibito unicamente allo scarico delle acque provenienti dai terrazzi.
- Impedire il pari uso degli altri partecipanti: lo scarico non deve ostacolare o limitare il godimento del cortile da parte degli altri condomini.
- Danneggiare la cosa comune o le proprietà esclusive dei singoli condomini: lo scarico non deve provocare danni al cortile condominiale o alle proprietà dei singoli condomini.
Un caso emblematico: la sentenza della Suprema Corte di Cassazione
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15098 del 2014, ha esemplificato i principi sopra esposti. Nel caso in questione, i giudici hanno ritenuto illegittima l’apertura di un foro alla base di un parapetto, convogliante l’acqua piovana nel cortile condominiale con violenta caduta e danneggiamento di porzioni condominiali.
La Corte ha statuito che tale condotta violava l’articolo 11022 codice civile, in quanto alterava la destinazione del cortile, creando un notevole disagio per gli altri condomini e arrecando danni alle proprietà comuni.
Diritto condominiale dello scarico delle acque dal parapetto del terrazzo
In materia di scarico delle acque dal parapetto del terrazzo, è fondamentale rispettare i principi di cui all’articolo 1102 c.c. Lo scarico deve avvenire in modo da non arrecare pregiudizio al cortile condominiale o alle proprietà dei singoli condomini. In caso di dubbi o controversie, è sempre consigliabile rivolgersi a un legale esperto in diritto condominiale.
- Art. 1102. (Uso della cosa comune). Ciascun partecipante puo’ servirsi della cosa comune, purche’ non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine puo’ apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non puo’ estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso. ↩︎
- esercizio del diritto di comproprietà sul cortile condominiale ↩︎