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Ripartizione spese lastrico solare

L’art 1126 codice civile disciplina la ripartizione delle spese relative alla manutenzione del lastrico solare ad uso esclusivo. Scopri come si suddividono i costi tra condomini e utilizzatori esclusivi in caso di riparazioni o ricostruzioni.

Cosa dice l’art 1126 codice civile?

L’art 1126 codice civile regola la ripartizione delle spese per la manutenzione e ricostruzione del lastrico solare condominiale quando l’uso non è comune a tutti i condomini.

In tali casi, il condomino che ha l’uso esclusivo del lastrico è tenuto a pagare un terzo delle spese, mentre i restanti due terzi vengono suddivisi tra i condomini che beneficiano della copertura, in proporzione al valore del loro immobile.

Tetti e lastrici solari: quali sono le differenze?

È importante comprendere la differenza tra tetti e lastrici solari:

  • il tetto è tipicamente inclinato e non praticabile,
  • il lastrico solare è piatto e spesso accessibile.

Queste caratteristiche influenzano il modo in cui vengono gestite le ripartizioni delle spese condominiali.

Il tetto è una struttura non accessibile, destinata esclusivamente alla copertura, mentre il lastrico solare può avere funzioni aggiuntive, come il posizionamento di impianti o l’uso come solarium.

Ripartizione delle spese per il lastrico solare

Secondo l’art 1126 codice civile, se il lastrico solare è ad uso esclusivo di un condomino, quest’ultimo è obbligato a coprire un terzo delle spese per la manutenzione o la riparazione del lastrico.

Gli altri due terzi, invece, sono a carico di tutti i condomini che ne beneficiano, ripartiti secondo le rispettive quote millesimali. Questo principio si applica anche nel caso di interventi straordinari, a meno che il danno non sia direttamente imputabile all’utilizzatore esclusivo.

Lastrico solare ad uso esclusivo: come si suddividono i costi

Quando il lastrico solare di proprietà privata o ad uso esclusivo richiede riparazioni, la spesa viene suddivisa.

Le sentenze più recenti confermano l’obbligo dell’utilizzatore esclusivo di contribuire per un terzo dei costi, mentre il restante è distribuito tra i condomini coperti dal lastrico.

In alcuni casi, questo obbligo di pagamento può estendersi anche a situazioni in cui vi siano infiltrazioni che interessano più unità abitative.

La terrazza a livello e la ripartizione delle spese

La terrazza a livello si differenzia dal lastrico solare per la sua funzione di spazio esterno praticabile che serve un’abitazione. Tuttavia, se la terrazza funge anche da copertura per le unità sottostanti, si applica la stessa logica di ripartizione delle spese prevista per i lastrici solari.

Anche in questo caso, l’utilizzatore esclusivo della terrazza contribuisce per un terzo delle spese, mentre i restanti costi vengono ripartiti tra i condomini sottostanti.

La corretta ripartizione delle spese lastrico solare è fondamentale per garantire una gestione equa e trasparente all’interno del condominio.

Se hai domande su come applicare l’art 1126 c.c. o su altri aspetti della gestione condominiale, contattami per una consulenza o lascia un commento. Seguici per ulteriori approfondimenti e aggiornamenti normativi!

Di Cucchiara Cosimo

*Gestione Immobiliare - Amministratore di Condominio*

Esperto in gestione immobiliare - amministratore di condominio con una vasta esperienza nel settore. Laureato all'Università di Bologna. Iscritto e abilitato presso l'Associazione Nazionale Amministratori di Condominio (ANAPI) numero P9007, offre servizi di gestione condominiale di alta qualità, garantendo efficienza e trasparenza.

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