Le servitù immobiliari sono diritti reali su proprietà altrui. Scopri l’indivisibilità, la connessione tra fondi e le cause di estinzione per prescrizione.
Indivisibilità delle Servitù
Le servitù prediali sono diritti reali gravanti su un fondo (servente) a vantaggio di un altro (dominante). Tra le loro caratteristiche fondamentali vi è l’indivisibilità, un concetto spesso frainteso o trascurato. In questo articolo, analizzeremo in dettaglio l’indivisibilità delle servitù, fornendo una spiegazione completa e approfondita, arricchita da esempi pratici e riferimenti normativi.
Indivisibilità: Definizione e Caratteristiche
Il codice civile non menziona esplicitamente l’indivisibilità come carattere delle servitù, tuttavia la disciplina contenuta nell’art. 1071 c.c. la presuppone. L’indivisibilità implica che una servitù non può sorgere, estinguersi, esercitarsi o difendersi se non per intero. In altre parole, la divisione del fondo dominante o servente non comporta il frazionamento della servitù stessa, bensì una particolare disciplina che concilia l’indivisibilità strutturale della servitù con la divisione pratica del fondo.
Conseguenze dell’Indivisibilità
L’indivisibilità rappresenta un carattere generale ed assoluto delle servitù. Una servitù “pro parte” sarebbe un assurdo giuridico, in quanto non potrebbe assolvere alla sua funzione di limitare il diritto di proprietà del fondo servente in modo preciso e definito.
Art. 1059 c.c.: Servitù su Fondo Indiviso
L’art. 1059 c.c. disciplina la costituzione di servitù su un fondo indiviso. La norma stabilisce che la servitù concessa da uno solo dei comproprietari di un fondo indiviso non è valida se non quando gli altri l’abbiano anch’essi concessa, unitamente o separatamente. La concessione unilaterale, tuttavia, obbliga il concedente e i suoi eredi a non frapporre ostacoli all’esercizio del diritto concesso.
Frazionamento dell’Esercizio della Servitù
L’indivisibilità della servitù non preclude la possibilità di frazionamento del suo esercizio. In caso di divisione del fondo dominante, il contenuto della servitù si ripartisce tra le diverse porzioni, dando origine a tante servitù autonome e distinte quante sono le parti risultanti dalla divisione. Si divide, quindi, l’esercizio della servitù, non la servitù in sé.
Divisione del Fondo Servente
Nel caso di divisione del fondo servente, la servitù non si divide nelle porzioni su cui ricade, con liberazione delle altre. L’art. 1071 c.c. stabilisce che se il fondo dominante viene diviso, la servitù è dovuta a ciascuna porzione, senza che però la condizione del fondo servente ne risulti aggravata. Se invece il fondo servente viene diviso e la servitù grava su una parte specifica, le altre parti ne rimangono libere.
Servitù Connesse e Servitù Mezzo
I principi sopraesposti si applicano anche alle servitù connesse, ovvero quelle costituite a favore di una pluralità di fondi, ciascuna con una propria individualità. L’unità del fondo dominante e la funzione delle servitù connesse (dello stesso contenuto ma distinte) fanno sì che, ai fini dell’estinzione, si considerino come un’unica servitù, che può conservarsi o perdersi solo per intero.
Diverso è il caso della servitù mezzo, ovvero quella costituita come strumento per l’esercizio di un’altra servitù. In tal caso, l’estinzione per prescrizione dell’una non influenza la sussistenza dell’altra, a meno che il mancato esercizio della prima non abbia determinato il mancato esercizio della seconda, con conseguente estinzione per prescrizione dovuta a non uso.
L’indivisibilità rappresenta un principio fondamentale delle servitù prediali, con implicazioni significative per la loro costituzione, esercizio ed estinzione. La comprensione approfondita di questo concetto è essenziale per una corretta gestione dei rapporti giuridici tra i proprietari dei fondi interessati.