La servitù di passaggio è il diritto reale di godimento che consente al titolare di un fondo di passare su un fondo altrui per accedere al proprio immobile. Queste hanno alcune caratteristiche differenti: volontarie, coattive, che incidono sulla gestione quotidiana e relativi oneri. vediamo la disciplina.
Servitù volontarie e coattive: differenze, tipologie e disciplina giuridica
A norma dell’art. 1031 c.c., le servitù possono essere costituite coattivamente o volontariamente. Possono anche essere costituite per usucapione o per destinazione del padre di famiglia. Nell’ambito della disposizione di cui all’art. 1031 c.c., la prima distinzione da farsi è tra:
- Servitù volontarie o per fatto e volontà dell’uomo: sono quelle che scaturiscono dalla libera volontà delle parti, attraverso un negozio giuridico come un contratto o un testamento. In questo caso, le parti sono libere di determinare il contenuto e le modalità di esercizio della servitù, purché non contrastino con la legge o con i diritti dei terzi.
- Servitù coattive: sono quelle imposte dalla legge per tutelare determinate esigenze, indipendentemente dalla volontà dei proprietari dei fondi interessati. Le servitù coattive sono tipiche, ossia hanno un numero chiuso e un contenuto predeterminato dalla legge.
Caratteristica | Servitù volontarie | Servitù coattive |
Numero | Atipica (illimitate) | Tassativa (elencate dalla legge) |
Contenuto | Liberamente determinabile dalle parti | Predeterminato dalla legge |
Tutela | Interesse privato | Necessità ritenute meritevoli di tutela |
Esempi | Qualsiasi utilitas | Acquedotto e scarico, appoggio e infissione di chiusa, somministrazione di acqua, passaggio, elettrodotto, passaggio di linee teleferiche |
Costituzione | Contratto | Contratto o sentenza |
Disciplina | Capo I, titolo VI, libro III del codice civile | Capo II, titolo VI, libro III del codice civile |
Servitù volontarie
Le servitù volontarie, essendo collegate all’autonomia contrattuale, costituiscono una categoria aperta di servitù, che possono avere ad oggetto qualsiasi tipo di utilità, purché ricavata da un fondo a vantaggio di un altro fondo, appartenente a un diverso proprietario. Ogni servitù, in particolare, può avere un proprio contenuto, con un limite in senso quantitativo ed un modo di esercizio, che rappresenta l’elemento qualitativo del rapporto e che serve a determinare il singolo tipo di servitù, nell’ambito della disciplina generale.
Nelle servitù volontarie, costituite in base al titolo, è quest’ultimo che ne determina l’estensione e ne stabilisce il modo di esercizio. Negli altri casi, l’estensione e l’esercizio sono determinati dalle disposizioni del capo V, titolo VI, libro III del codice civile.
Servitù coattive
Al contrario delle servitù volontarie, le servitù coattive costituiscono un numero chiuso, sono cioè tipiche, avendo ciascuna il contenuto predeterminato dalla legge, sicché non ne sono ammissibili altri tipi al di fuori di quelli normativamente previsti, per il soddisfacimento di necessità ritenute meritevoli di tutela.
Rispetto alle servitù volontarie – che sono atipiche e possono essere di numero illimitato – le servitù coattive sono tassativamente elencate dalla legge:
- l’acquedotto e lo scarico;
- l’appoggio e l’infissione di chiusa;
- la somministrazione di acqua ad un edificio o ad un fondo;
- il passaggio;
- l’elettrodotto;
- il passaggio di linee teleferiche.
In questo senso, la giurisprudenza di legittimità, ha puntualizzato che, a differenza delle servitù volontarie, che possono avere ad oggetto una qualsiasi utilitas, le servitù coattive formano un numerus clausus, sono cioè tipiche avendo ciascuna il contenuto predeterminato dalla legge.