Il sottotetto condominiale può creare dubbi sulla sua proprietà e utilizzo. La normativa vigente, stabilita dall’articolo 1117 del codice civile, chiarisce questi aspetti, risolvendo le controversie precedenti.
Normativa sul Sottotetto Condominiale
La Normativa sul Sottotetto Condominiale è individuata nel codice civile. Secondo l’articolo 1117 del codice civile, i sottotetti condominiali sono considerati beni comuni se non diversamente specificato nell’atto d’acquisto. Questa normativa si applica anche se il sottotetto non è accatastato come bene separato.
La recente riforma ha chiarito la questione della loro proprietà condominiale, stabilendo che, per caratteristiche strutturali e funzionali, questi spazi sono destinati all’uso comune. Questa disciplina risolve il conflitto tra il sottotetto come bene condominiale e come proprietà esclusiva del condomino.
Proprietà e Utilizzo del Sottotetto
Il sottotetto si presume di proprietà comune a tutti i condomini quando le sue dimensioni ne consentono l’utilizzazione come vano autonomo, che ospita o comunque può ospitare apparecchiature poste al servizio dell’intero edificio, e quando rappresenta l’unico accesso al tetto dell’edificio, tramite il vano scale comune.
La divisione del sottotetto
Nel contesto condominiale, la divisione del sottotetto può sollevare questioni legali, soprattutto se si considera la possibilità di acquistare sottotetto condominiale.
Per capire già a livello generale di chi possa essere il sottotetto ci si potrà affidare alle indicazioni di una sentenza della Cassazione, la 17249 del 12 agosto del 2011 nella quale si specifica come la ricerca relativa all’appartenenza del sottotetto si possa effettuare partendo dai documenti.
Documenti generali, come il regolamento condominiale, o specifici, come l’atto di proprietà relativo in modo specifico proprio al sottotetto.
Come prima cosa, per poter autorizzare un atto di trasferimento di proprietà di questo tipo sarò necessario avere l’accordo di tutti i condomini.
Questo verrà verbalizzato, e il consiglio è anche quello di stipulare già un atto preliminare che consenta a chi voglia acquistare di avere una certa sicurezza in merito al futuro trasferimento di proprietà.
Anche l’atto di trasferimento successivo si potrà fare in assemblea, e assumerà proprio “l’aspetto” di una delibera assembleare.
È importante sapere che, se non vi è una specifica indicazione contraria, il sottotetto rientra tra le parti comuni.
Rifacimento del tetto condominiale
Questo implica che qualsiasi intervento, come lavori di rifacimento del tetto, deve essere approvato dall’assemblea condominiale.
Per approvare questo tipo di intervento, è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei millesimi di proprietà.
L’appropriazione o l’uso esclusivo di queste aree può essere oggetto di controversie e deve seguire le norme stabilite.
Conclusioni si sottotetto condominiale ad uso collettivo
In sintesi, la normativa riguardante il sottotetto condominiale chiarisce che questi spazi, se non diversamente indicato, sono beni comuni destinati all’uso collettivo.
La comprensione di queste norme è fondamentale per evitare conflitti e per una gestione efficace degli spazi condominiali.
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